Come ammazzare la moglie e vivere felici |
| Scritto il 09/08/10 alle 10:32:40 GMT pubblicato da Una_via_per_Oriana |
I come e i perchè la giustizia italiana fa acqua da tutte le parti. Esemplare questo brano che spiega, tra il faceto e (purtroppo) il serio come commettere un delitto punito con l'ergastolo, senza (quasi) andare in galera "Come si fa ad ammazzare la moglie e vivere felici? Dunque, per prima cosa si ammazza la moglie. La si ammazza con particolare efferatezza, adoperando sevizie e agendo con crudeltà verso le persone, sì da integrare l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 del codice penale (dunque la si accoltella più volte dopo averla legata e torturata per giorni e giorni) e lo si fa allo scopo di conseguire l'impunità dal reato di truffa per averla depredata di tutti i suoi averi (art. 61 n. 2 codice penale). Subito dopo essersi assicurati che sia morta davvero, si corre dai Carabinieri insieme con un avvocato e, in sua presenza, si rendono dichiarazioni spontanee (e che quindi saranno utilizzabili processualmente - in assenza dell'avvocato di quel verbale si può fare carta straccia -), con le quali li si avvisa che la moglie è morta, che la si è ammazzata personalmente, e che il cadavere si trova, con gli strumenti usati per torturarla e l'arma o le armi del delitto, in via tale numero tale al piano tale, interno tale, la porta è stata chiusa per evitare che estranei potessero contaminare il luogo del delitto ma la chiave viene consegnata illico et immediate ai Carabinieri. I Carabinieri si recano sul luogo del delitto, constatano la rispondenza al vero di quanto denunciato dall'assassino, effettuano prelievi, accertamenti di Polizia scientifica, e i necessari sequestri. Non arrestano il marito omicida perchè: * Non sussistono specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento (art. 274 del codice di procedura penale, comma 1 lett. a). Il marito uxoricida infatti ha avvertito subito i Carabinieri che hanno raccolto tutte le prove e anche la sua confessione. Sicchè è escluso ogni pericolo di inquinamento probatorio. * L'indagato non si è dato alla fuga nè sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (art. 274 del codice di procedura penale, comnma 1 lett. b). L'uxoricida su è presentato immediatamente ai Carabinieri e questo, per giurisprudenza costante, esclude che dal suo comportamento possa desumersi l'intento di darsi alla fuga. E in effetti se non si becca qualcuno con il piede sulla scaletta di un aereo diretto in Uruguay e con i documenti falsi, non potremo mai dire che egli intende darsi alla fuga, perchè, se i documenti fossero veri, quello ci direbbe che sta per intraprendere un viaggio di piacere e non si potrebbe provare il contrario. * Non si può, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, pensare che sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274 codice di procedura penale comma 1 lett. c). In effetti, l'immediata confessione e l'essersi messo a disposizione dell'Autorità rendono impossibile ritenere che sussista il concreto pericolo eccetera eccetera. E comunque trattasi di incensurato e specchiato lavoratore che nulla permette di ritenere che intenda commettere gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata. Quanto ai delitti della stessa specie di quello per cui si procede, il nostro aveva una moglie e ormai l'ha ammazzata. * Iniziata l'indagine penale, il Pubblico Ministero non chiederà misure cautelari e comunque il Giudice non le concederebbe per tutti i motivi sopra spiegati. L'indagine è brevissima, proprio perchè le prove sono state tutte acquisite; basta sentire i testi indicati dall'uxoricida a spiegazione del suo gesto e quelli indicati dai parenti della vittima. Si arriva in breve all'udienza preliminare per il reato di cui agli artt. 575, 576 e 577 del codice penale (omicidio che prevede la pena dell'ergastolo). Ebbene: l'uxoricida chiede di essere giudicato con il rito abbreviato che, a norma dell'art. 442 del codice di procedura penale comma 2, prevede che la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, sia diminuita di un terzo. Le circostanze aggravanti sono quelle di cui all'art. 61 n. 4 c.p. (le sevizie) e 61 n. 2 (si è agito per assicurarsi il profitto della truffa). La pena prevista è l'ergastolo. Solo che: l'uxoricida dimostra di aver ammazzato la moglie, e tanto crudamente, perchè lei lo tradiva con il suo migliore amico, che, in quanto migliore amico, sarà ben lieto di confessare a pagamento, una circostanza che non gli porta nessun nocumento - anzi, la moglie morta era giovane e bella e sarà invidiato da tutti - e che nessuno potrà smentire; sicchè al nostro assassino tocca l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., cioè l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, avendo fortunosamente appreso dell'illecita e odiosa relazione della fedigrafa. Inoltre l'uxoricida farà offerta reale di una congrua somma di denaro ai parenti della moglie, a risarcimento del danno morale e materiale cagionato - la donna era solita sovvenirli con periodiche donazioni - sicchè gli tocca anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (risarcimento del danno). Infine, egli potrà godere delle attenutanti previste dall'art. 62bis c.p. che nessuno sa perchè si concedono ma si concedono sempre; infatti si chiamano attenuanti generiche e vengono concesse perchè si è tento giovani, perchè si è tanto vecchi, perchè si è condotta una vita specchiata e meritevole, perchè si è condotta una vita vergognosa ma la colpa non è tua, è del sistema, della scuola, della famiglia che tutti insieme hanno abusato di te, perchè si è confessato, unica cosa giusta in questo caso, eccetera. A questo punto il Giudice deve governare, bella parola, l'art. 69 del codice penale, secondo cui, in soldoni, si deve stabilire se pesano più le attenuanti o più le aggravanti, o se pesano nella stessa misura, e nel caso di prevalenza delle une o delle altre, applicare solo gli aumenti o solo le diminuzioni. Manco a dirlo, il caso di soccombenza delle attenuanti non esiste quasi nella giurisprudenza italiana, sicchè: o Una volta venute meno le aggravanti, la pena per l'omicidio non è più quella dell'ergastolo, ma la reclusione da 24 a 30 anni (omicidio del coniuge, art. 577 del c.p.) o I giudici non danno il massimo della pena manco se li ammazzi, quindi, 24 anni o Meno un terzo per il 61 n. 2, fa 16 anni; o Meno un terzo per il 62 n. 6 fa 11,33 periodico; o Meno un terzo per il 62bis fa 7,5 anni; o Meno un terzo per il rito abbreviato: 5 anni o Siccome la moglie la si è ammazzata prima del maggio 2006, 3 anni di reclusiomne sono abbonati per l'indulto; o Per i restanti 2 anni c'è la sospensione condizionale della pena; o Abbiamo comunque un anno di buono se le diminuzioni non vengono applicate nel massimo perchè fino a 3 anni c'è l'affidamento in prova al servizio sociale. A questo punto, di solito, tranquillizzo le mogli spiegando che tutto questo non è proprio verissimo perchè il nostro saggio legislatore ha previsto l'art. 67 comma 1 n. 2 del codice penale che, nel caso di delitti originariamente puniti con la pena dell'ergastolo, limita le possibili diminuzioni, dovute ad attenuanti varie, fino a una pena minima di 10 anni. In genere, molti mi fanno osservare saggiamente che questa è la legge attuale, ma appena qualcuno che conta ammazzerà la moglie e sarà beccato questa norma sarà senz'altro abrogata. Io assento malinconicamente e comunque spiego che, se vogliamo restare proprio a termini di legge, in ogni caso si applica la legge Gozzini: per ogni anno di detenzione che sia stato scontato senza demerito - non con merito, buona condotta, ecc., tutti concetti desueti, basta non aver fatto casino - si abbuonano tre mesi; sicchè dopo 5 anni e qualche cosa si è ammessi alla detenzione domiciliare con ammissione al lavoro esterno, che vuol dire che la galera si sconta a casa quando si è finito di lavorare più o meno come facciamo tutti noi. Poi, arrivati a tre anni di pena residua, c'è l'affidamento in prova al servizio sociale. Così in conclusione, alla fine ammazzare la moglie costa 5 anni di galera mal contati. Forse questa storiella è sufficiente per capire come mai la giustizia italiana funziona proprio poco e comunque male". P.S. Quando avrete finito di leggere il libro e pensate di essere cittadini italiani dove la LEGGE È UGUALE PER TUTTI allora vuol dire che, fino a quel momento, avete vissuto nel paese della telecrazia. Dove è importante non ciò che è ma il racconto falsato e barocco della realtà. http://oltreilcielovisibile.blogspot.com/2010/08/come-ammazzare-la-moglie-e-vivere.html |
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