CASSAZIONE NEWS |
| Scritto il 02/10/10 alle 12:46:19 GMT pubblicato da Una_via_per_Oriana |
Il direttore di testate online non è responsabile della diffamazione Web In base all'articolo 57 del Codice penale, la pubblicazione di contenuti diffamatori non ricade nella responsabilità oggettiva del direttore editoriale dei "giornali online". Lo stabilisce la Cassazione Scriviamo spesso - purtroppo e con dispiace - che “l’Italia non è un paese per Internet” per troppi motivi (ritardi cronici nel divario digitale e culturale, e nel bandwith divide). Ma ogni tanto giunge qualche segnale di speranza: l’ultima sentenza della Cassazione rientra in questa categoria. La Cassazione ha infatti stabilito che il direttore di un giornale online, in caso di diffamazione Web, non è responsabile per “omesso controllo”. Nell’era dei social network, dell’ “informazione liquida” che gira su Twitter, Facebook e blogosfera, è una buona notizia per le testate online: la pubblicazione di contenuti diffamatori non ricade nella responsabilità oggettiva del direttore editoriale dei “giornali online”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in base all’articolo 57 del codice penale che si riferisce alla carta stampata. Infatti nel diritto penale vige il principio di tassatività. La Cassazione ha dunque rilevato che la norma non può inoltre essere estesa ad altri mezzi di comunicazione, per esempio ai video, per la loro “diversità strutturale”. La Suprema Corte con con la sentenza 35511 stabilisce dunque che l’art. 57 vada applicato solo ed esclusivamente alla carta stampata, in quanto esiste un’ “assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media“. Passo a passo, forse anche l’Italia può diventare un paese per Internet. itespresso |
Commenti a questo articolo: |
Avevo già trovato |
| Scritto il 02/10/10 alle 19:01:14 GMT pubblicato da giuliana |
| questa sentenza: AOSTA - Le responsabilità di un blogger non sono le stesse di un direttore di un giornale. All'imputato è stata inflitta una pena pecuniaria di 1.000 euro per diffamazione relativamente a due post da lui stesso firmati. I POST NON FIRMATI SONO DA CONSIDERARSI ANONIMI - È invece stato assolto dal reato di omesso controllo: secondo il giudice tutti i post che non sono scritti dal gestore del blog devono essere considerati anonimi. Da corriere.it sez cronache |
La responsabilità dei commenti è dei rispettivi autori. |