Omosessualità, tdiscriminazione e diritto di espressione
Pubblicato il 17/10/09 alle 01:18:02 GMT pubblicato da Una_via_per_Oriana
la madre che cercasse di persuadere la figlia di non sposare una persona che manifesti un orientamento «bisessuale», potrebbe essere responsabile del reato di istigazione alla discriminazione per motivo di orientamento sessuale” Per capire cosa sta dietro al problema dell'omofobia bisogna chiedere a qualche esperto, uno tra i più competenti, è il professore Mauro Ronco, ordinario di diritto penale a Padova, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura e presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Sulla rivista Cristianità si può leggere il suo intervento fatto nel mese di gennaio 2009 alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Si può notare, tralasciando le evidenze giuridiche esposte, che l'approvazione dell'aggravante può portare a situazioni come le seguenti, dice il Prof. Ronco “ ... la madre che cercasse di persuadere la figlia di non sposare una persona che manifesti un orientamento «bisessuale», rappresentandole i rischi per la formazione di un nucleo familiare stabile, potrebbe essere responsabile del reato di istigazione alla discriminazione per motivo di orientamento sessuale”.
In questo modo si limita sia la libertà di espressione del pensiero sia l’autonomia delle persone nell’esercizio dei propri diritti e nella regolazione dei propri interessi, violando diritti fondamentali previsti dagli artt. 21 e 30 della Costituzione. Ma la questione centrale che sta dietro alla richiesta dell'aggravamento è la rivendicazione della sessualità costruita e non naturale, anzi questa viene negata. La logica dell'uomo che si autodetermina può portare all'impossibilità di esercitare la critica nei confronti di coloro che negano alterità sessuale, nonché nei confronti di alcuni comportamenti sessuali, come il sadismo o la pedofilia.
Come ci ricorda, il prof. Ronco “tutta la vita dell’uomo, tutte le sue scelte sono scelte di qualcosa piuttosto che di qualcosa d’altro; scelte di qualcuno al posto di qualcun altro; scelte di un fine piuttosto che di un altro. Prevedere la sanzione penale per ogni caso di discriminazione significherebbe proiettare la minaccia dell’intervento coattivo dello Stato su ogni scelta dell’uomo che dia corso a tendenze o a pulsioni corrispondenti all’autonomia personale.”. Va anche detto che considerare come delitto la discriminazione per motivi di orientamento sessuale significa considerare questo comportamento come motivato dall'odio. Questo modo di concepire i reati penali rischia di sovvertire il principio del «diritto penale del fatto», che contraddistingue la nostra civiltà giuridica ed è imposto dagli artt. 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione, poiché centrerebbe il diritto penale sul dato etico .
Inoltre non va taciuto il fatto che il nostro ordinamento prevede, per i reati, la circostanza aggravante, consistente nei «motivi abietti». Che possono essere invocati in tutte quelle situazioni in cui la condotta sia stata realizzata allo scopo di offendere, per via dell’orientamento sessuale, la dignità ineliminabile di ogni persona umana.