Pubblicato il 15/11/10 alle 20:29:48 GMT pubblicato da Una_via_per_Oriana
Il paradosso è che lo Stato pretende anche che l’azienda è tenuta a versare i contributi Inps per i lavoratori extracomunitari clandestini Lo ha infatti stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all’Inps i contributi per i clandestini impiegati in azienda. La vicenda era iniziata dopo un’ispezione dell’Inps dalla quale erano emerse varie irregolarità fra cui l’impiego di extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno. Così si era avuta la denuncia penale nei confronti dell’imprenditore che lamentava dei vizi formali e quindi chiedeva la nullità del verbale redatto dagli agenti. Sul fronte penale la vicenda si era conclusa con un patteggiamento. Ma l’istituto previdenziale aveva comunque spiccato un verbale di accertamento nel quale si chiedevano i contributi in favore dei due clandestini. L’imprenditore aveva impugnato l’atto e il Tribunale gli aveva dato torto. Stessa sorte in secondo grado.
A questo punto ha presentato ricorso in Cassazione ma la sezione lavoro lo ha integralmente respinto, bollando alcuni motivi come inammissibili. In particolare l’imprenditore sosteneva che “essendo stata accertata con sentenza di patteggiamento la assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, favorendo la permanenza nel territorio dello Stato, tale reato impedisce l’emersione degli effetti propri di un contratto lecito o di un rapporto di lavoro di fatto illegittimo, e l’Inps non può chiedere il pagamento dei contributi evasi”.
La Cassazione, ribadendo un orientamento già inaugurato con la sentenza n. 7380 di marzo di quest’anno, ha messo nero su bianco che “in tema di prestazioni rese dai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del testo unico sull’immigrazione poste a tutela del prestatore di lavoro, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi vola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale di accertamento inviato dall’Inps per mancato versamento dei contributi per sei lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l’emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l’obbligo di pagare i contributi evasi”. Insomma l’immigrato deve ritornare nella propria patria, il datore di lavoro deve pagare l’INPS, lo Stato ci guadagna sempre!!
Questo potrebbe anche essere legittimo se poi si dà la possibilità, dopo il versamento dei contributi, di poter assumere regolarmente i clandestini che comunque hanno una casa ed un lavoro.