Il segreto istruttorio penale è – ahinoi – segreto di Pulcinella
Pubblicato il 29/01/09 alle 10:36:07 GMT pubblicato da Una_via_per_Oriana
IL DEPUTATO RAZZI, ELETTO ALL'ESTERO PER L'ITALIA DEI VALORI (quali? n.d.s.), PROPONE DI ABOLIRE IL SEGRETO ISTRUTTORIO Tutti noi, politici e non, abbiamo oramai consapevolezza che il processo penale (lo stesso dicasi anche per quello civile), così come strutturato, è un vero colabrodo: necessitante urgente e coraggioso intervento. Le vicende, gli accadimenti giudiziari giornalieri, sono inequivoci segnali di una drammaticità direi al limite della implosione del sistema giustizia. Riformare il processo (ma, soprattutto, riformare il procedimento, la fase cioè ante-processo) penale è assoluta priorità per noi politici di ogni schieramento, l’intervento dunque, su questa materia, è ineludibile.
In queste ore il Governo preannuncia un disegno di legge a riforma del processo penale: in un contesto in cui le iniziative politiche, anche trasversali, sul tema del processo penale, si moltiplicano soprattutto nel versante dei partiti dell’opposizione. Da questo fermento, che delineerà l’assetto del futuro processo penale, traggo spunto per una riflessione (il cui obiettivo è a carattere comparativo) sulle scelte legislative vigenti in altre Nazioni a noi simili per cultura giuridica: soffermandomi, in particolare, su quella tematica che ritengo sia il “cardine, il nucleo” attorno al quale imperniare la riforma: mi riferisco all’istituto del segreto istruttorio ed all’altro dell’avviso di garanzia.
Dalla mia esperienza di parlamentare eletto nella circoscrizione “Europa” (emigrati in Svizzera quasi mezzo secolo addietro) indico di seguito alcuni sistemi penali europei che non si avvalgono del segreto d’ufficio (presente invece nel nostro codice di procedura penale): mostrando anche quali effetti pratici, sul piano operativo, si siano ottenuti. All’unisono il mondo della politica afferma, giustamente, che la riforma dovrà essere pensata e fatta nell’esclusivo interesse del cittadino, realizzando “parità di posizioni tra accusa e difesa” : parità oggi inesistente, per generale constatazione.
Sentiamo tutti noi – come anche l’opinione pubblica - forte la necessità di un “riequilibrio” dei ruoli tra le parti nel processo (e, prima ancora, nel procedimento) penale : i molteplici e giornalieri sondaggi di opinione sul tema ne sono la conferma. Volutamente mi astengo qui dal trattare tematiche sensibili come le “intercettazioni” o le “fughe di notizie”, a cui giornalmente assistiamo: certo è che, così come formulato ed attuato, il segreto istruttorio penale è – ahinoi – segreto di Pulcinella (l’indagato apprende, e sempre per ultimo, dalla stampa di essere.. indagato).
Nel nostro sistema processuale vigente l’indagato non ha il diritto di sapere cosa bolla in pentola contro di lui: posto che il fascicolo del P.M. è, come si suol dire, coperto dal segreto istruttorio, è per molto tempo inaccessibile all’interessato (ma, stranamente, spesso accessibile agli organi di stampa). Appena dopo ultimate le indagini, il fascicolo è consultabile dall’indagato il quale, a quel punto – e magari dopo lunghi anni – potrà rendersi conto del perché Egli sia stato al centro di indagini penali.
Cosa accade in alcune Nazioni europee? Esistono modelli a cui ispirare la prossima riforma della procedura penale? L’Austria ad esempio – come regola generale – non adotta il regime del segreto d’ufficio: ogni soggetto interessato da una indagine penale ha, e da subito, diritto di accesso al fascicolo del P.M. Il segreto istruttorio scatta solo per situazioni tassative (perché vi è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato), tutte collegate o collegabili alla possibile adozione di misure cautelari. Se queste situazioni non sussistono, la regola è quella del libero accesso agli atti del P.M.
La Germania limita, anzi elimina il segreto istruttorio allorquando l’interessato riceva l’informazione di garanzia, l’avviso di reato: assegnandoGli libero accesso agli atti di indagine e favorendo, in tal modo, una immediata adeguata difesa.
La Svizzera adotta il sistema del segreto istruttorio, ma prevede molte deroghe a favore dell’indagato e del diritto di consultazione degli atti di indagine. Le soluzioni legislative che ho riportato sono la prova che parità delle parti nel procedimento penale e garantismo per l’indagato devono rappresentare, in un sistema processuale equilibrato, le due facce della stessa medaglia : l’eliminazione del segreto istruttorio attuerebbe in pieno la tutela e la garanzia – costituzionalmente sancita – per le persone interessate da un procedimento penale.
Con un simile intervento, in sede di riforma (che in ogni caso dovrà salvaguardare, come detto, esigenze cautelari, se presenti), si spunterebbero molte prerogative degli uffici del P.M., spesso utilizzate strumentalmente od inopportunamente : e l’accusa, a quel punto, dovrà confrontarsi – già sin dalle prime battute di una indagine penale – con un soggetto indagato titolare (giustamente) di diritti e non più destinatario passivo, per molti anni, di iniziative penali.
Una simile “rivoluzione procedimentale” avrebbe anche effetti pratici: uno fra tutti, la diminuzione del carico di lavoro delle Procure (prima) e dei Tribunali (dopo). Se l’indagato può, per via dell’accesso al fascicolo, da subito rendersi conto degli addebiti raccolti a suo carico, Egli avrà la possibilità, il diritto di interloquire con il Magistrato che indaga ; chiarire immediatamente i fatti ; produrre prove a discolpa; può cioè, in sintesi, contribuire ad accelerare la definizione della vicenda, senza dover penare per anni ed anni. Rilevazioni fatte in alcune Nazioni che negano, non adottano il segreto istruttorio nell’indagine penale, evidenziano che circa un terzo dei fascicoli penali aperti vengono definiti addirittura entro 6 – 8 mesi, con prevalenza per l’archiviazione rispetto al rinvio a giudizio.
Questo dato, di per sé, se traslato nel nostro Paese, sarebbe una “manna”: innanzitutto per il cittadino interessato dal procedimento penale e poi (cosa di non poco conto!) anche per le strutture giudiziarie, che vedrebbero diminuire (come in un sogno) gli ammassi di fascicoli lì giacenti per anni. L’adozione, in sede di riforma, del principio del libero accesso alle carte del P.M. presuppone un altro piccolo ma significativo intervento: l’obbligo cioè, per il Magistrato che indaga, di notiziare la persona contestualmente alla iscrizione nel registro degli indagati. 22 gennaio 2009