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Statuto

Statuto dell’Associazione “Una via per Oriana”

  • 1. COSTITUZIONE E SEDE
    E’ costituita l’associazione denominata “UNA VIA PER ORIANA” con sede in Imola (Bologna) Via Montanara n 26. Essa è retta dalle norme statutarie di seguito indicate e per quanto non espressamente previsto, dalla disciplina dettata dalla legge in materia.
  • 2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
    L’associazione ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa al fine di ottenere la dedica ad Oriana Fallaci di una via, piazza o altro luogo pubblico da parte dei Comuni italiani. L’associazione si propone inoltre di svolgere opera di informazione e sensibilizzazione delle sue battaglie a favore delle libertà democratiche contro ogni forma di terrorismo. L’associazione inoltre è svincolata da qualunque appartenenza partitica e nel perseguimento dei suoi scopi si ispira ai principi democratici della Costituzione Italiana ed alle regole generali poste alla base della civile convivenza.
    L’associazione non ha scopo a fine di lucro.
  • 3. DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
    L’associazione ha durata illimitata.
  • 4. COMPONENTI DELL’ASSOCIAZIONE
    Oltre ai promotori, potranno entrare a far parte dell’associazione altri cittadini interessati al perseguimento degli scopi dell’associazione. La domanda di ammissione sarà esaminata dai soggetti fondatori e la decisione sarà assunta dalla maggioranza degli stessi.
  • 5. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
    Organi dell’associazione sono:
    – Presidente
    – Vice Presidente
    – L’assemblea formata dai soci fondatori.ASSEMBLEA
  • 6. PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
    L’assemblea, è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i suoi componenti siano essi promotori o aderenti in epoca successiva.
    L’assemblea viene convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
  • 7. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
    L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l’associazione.
    L’associazione di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
    L’assemblea è presieduta da Presidente dell’associazione.
  • 8. FORMA DI VOTAZIONE
    L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.
    Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
  • 9. COMPITI DELL’ASSEMBLEA
    L’assemblea delibera su ogni argomento attinente allo scopo dell’associazione che venga sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Vice Presidente o da un altro membro dell’assemblea stessa. Delibera inoltre sull’ammissione di nuovi componenti e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione.
    Delibera su eventuali azioni legali necessarie per il raggiungimento dello scopo prefissato.PRESIDENTE
  • 10. COMPITI DEL PRESIDENTE
    Il Presidente, al momento della costituzione dell’associazione viene nominato nella persona di : ARMANDO MANOCCHIA
    Il Vice Presidente, al momento della costituzione dell’associazione viene nominato nella persona di: LORIS VIVOLI
    Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le Autorità amministrative.
    Egli può conferire a ciascun componente dell’associazione procure speciali o ad negozia per determinati atti o interventi.
    Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell’associazione, salva diversa deliberazione assunta dall’assemblea.TESORIERE
  • 11. COMPITI DEL TESORIERE
    Il Presidente incaricherà un componente dell’assemblea per curare materialmente la gestione economica dell’associazione.
    Il tesoriere, il Presidente ed il Vice Presidente avranno potere di richiedere ai componenti dell’associazione i contributi obbligatori necessari a mantenere l’equilibrio finanziario dell’associazione.PATRIMONIO
  • 12. COSTITUZIONE E DEVOLUZIONE DEL FONDOIl patrimonio dell’associazione sarà costituito dai seguenti proventi:
    – quota di ammissione fissata in euro 50.00 (cinquanta)
    – contributi volontari ed obbligatori degli associati
    – liberalità da parte di qualsiasi altro cittadino
    – liberalità di enti pubblici o privatiQualora al momento dell’estinzione dell’associazione residuino fondi non utilizzati per il raggiungimento delle finalità individuate nel presente atto, gli stessi saranno destinati a finalità sociali, mediante donazione a strutture operanti nel settore sociale con sede nei Comuni Italiani.

    NORME FINALI

  • 13. RINVIO
    Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme di legge ed a i principi generali dell’ordinamento italiano.Imola, li 22 settembre 2006